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DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO CON TARGA DI PROVA

Nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale causato da un veicolo munito di targa di prova, immatricolato o privo di carta di circolazione, l'assicurazione della targa di prova è obbligata a risarcire i danni, solamente se il medesimo è in possesso dell'autorizzazione per la targa di prova da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e se circola per esigenze connesse a prove tecniche sperimentali o costruttive.

Come è noto, il D.L. 10.09.2021 n. 121 (cd. Decreto Infrastrutture), superando i precedenti orientamenti della Suprema Corte e del Ministero dell’Interno in ordine all’utilizzo ed all’autorizzazione alla circolazione di prova sui veicoli già immatricolati ha modificato l’art. 98 C.d.s..

L’art. 98 C.d.s. statuisce che “l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere impiegata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti di carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’art. 97, pure in deroga agli obblighi contemplati all’art. 80, ove tali veicoli circolino su strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, per ragioni di vendita o di allestimento".

Ai fini della circolazione di cui alle predette finalità, opera in ogni caso l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi.

Pertanto, dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, pure ove munito della carta o del certificato di assicurazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

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